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Art. 100

Oggetto del diritto

1.  Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, può essere:

a)  definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;

b)  distinto da ogni altro insieme vegetale in base all’espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;

c)  considerato come un’entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.

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