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Art. 113

Decadenza del diritto

1.  Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le condizioni relative alla omogeneità e alla stabilità non sono più effettivamente soddisfatte.

2.  Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa in mora da parte dell’amministrazione competente:

a)  non presenta, entro il termine di trenta giorni le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varietà;

b)  non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio diritto;

c)  non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varietà successivamente al conferimento del diritto, un’altra denominazione adeguata.

3.  Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza è dichiarata dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali.

 

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