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Art. 25

Nullità

1.  Il marchio è nullo:

a)  se manca di uno dei requisiti previsti nell’articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall’articolo 12;

b)  se è in contrasto con il disposto degli articoli 9101111-bis1314, comma 1, e 19, comma 2;

c)  se è in contrasto con il disposto dell’articolo 8;

d)  nel caso dell’articolo 118, comma 3, lettera b).

1-bis.  Nel caso di contrasto con le disposizioni in materia di marchi collettivi di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, o di marchi di certificazione di cui all’articolo 11-bis, commi 1 e 2, la nullità non può essere dichiarata qualora il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni modificando il regolamento d’uso ai sensi degli articoli 11 ed 11-bis, comma 2.

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