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Art. 61

Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari

1.  Fatto salvo quanto previsto per i certificati complementari di cui all’articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati complementari per prodotti medicinali e i certificati complementari per prodotti fitosanitari, sono concessi dall’Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base dei regolamenti (CE) n. 469/2009(CE) n. 1901/2006 e (CE) n. 1610/96 e producono gli effetti previsti da tali regolamenti.

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