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Art. 78

Rinuncia

1.  Il titolare può rinunciare al brevetto con atto ricevuto dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, da annotare sul registro dei brevetti.

2.  Qualora in relazione al brevetto siano trascritti atti o sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali di terzi sul brevetto ovvero domande giudiziali con le quali si chiede l’attribuzione o l’accertamento di tali diritti, la rinuncia è senza effetto se non accompagnata dal consenso scritto dei terzi medesimi.

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