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Art. 81-ter

Definizioni

1.  Ai fini del presente codice si intende per:

a)  materiale biologico: un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;

b)  procedimento microbiologico: qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico o che produce un materiale microbiologico.

2.  Un procedimento di produzione di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l’incrocio o la selezione.

3.  La nozione di varietà vegetale è definita dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.

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