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Art. 136-decies

Procedimento di correzione

1.   Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la Commissione può procedere d’ufficio o su istanza di parte e provvede con ordinanza in Camera di consiglio.

2.   La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione dell’ordinanza che l’ha disposta.

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