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Art. 136-terdecies

Impugnazioni

1.   Avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi può essere proposto ricorso per cassazione, entro il termine di cui all’articolo 325 del codice di procedura civile, per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell’articolo 360, primo comma, del codice di procedura civile.

2.   Si applica l’articolo 373 del codice di procedura civile.

3.   La sentenza della Commissione è impugnabile per revocazione ai sensi dell’articolo 395 e seguenti del codice di procedura civile.

4.   Il termine per il ricorso per revocazione è di trenta giorni dalla data della notificazione della sentenza, nei casi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 del codice di procedura civile, e di trenta giorni dalla data di conoscenza dell’evento, nei casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395 del codice di procedura civile.

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