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Art. 143

Indennità di espropriazione

1.  Ove il titolare del diritto espropriato non accetti l’indennità fissata ai sensi dell’articolo 142 ed in mancanza di accordo fra il titolare e l’amministrazione procedente, l’indennità è determinata da un collegio di arbitratori.

2.  All’inventore o all’autore, il quale provi di avere perduto il diritto di priorità all’estero per il ritardo della decisione negativa del Ministero in merito all’espropriazione, è concesso un equo indennizzo, osservate le norme relative all’indennità di espropriazione.

3.  I decreti di espropriazione devono essere annotati nel Registro dei titoli di proprietà industriale a cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

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