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Art. 177

Legittimazione all’opposizione

1.  Sono legittimati all’opposizione:

a)  il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;

b)  il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza;

c)  il licenziatario dell’uso esclusivo del marchio;

d)  le persone, gli enti e le associazioni di cui all’articolo 8;

d-bis)  i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine ovvero da una indicazione geografica;

d-ter)  il soggetto che ha depositato la domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, non ancora concessa al momento della presentazione dell’opposizione.

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