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Art. 181

Estinzione della procedura di opposizione

1.  La procedura di opposizione si estingue se:

a)  il marchio sul quale si fonda l’opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;

a-bis)  la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l’opposizione è ritirata o rigettata;

a-ter)  la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l’opposizione è cancellata;

b)  le parti hanno raggiunto l’accordo di cui all’articolo 178, comma 1;

c)  l’opposizione è ritirata;

d)  la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva;

e)  chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell’articolo 177;

e-bis)  la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, è stata limitata cancellando i prodotti o servizi contro cui è stata fatta opposizione;

e-ter)  è venuto meno l’interesse ad agire.

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