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Art. 184-octies

Estinzione della procedura di decadenza o nullità

1.   La procedura di decadenza o nullità si estingue:

a)  se il marchio sul quale si fonda l’istanza è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con un provvedimento inoppugnabile;

b)  se la rinuncia all’istanza di decadenza o nullità è accettata, senza riserve o condizioni, dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione;

c)  se la domanda o la registrazione, oggetto dell’istanza di decadenza o nullità, è ritirata o rigettata con provvedimento inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi;

d)  se non è presentata istanza di prosecuzione nei casi di cui all’articolo 184-bis, comma 10, ultimo periodo, e di cui all’articolo 184-septies, comma 2, secondo periodo;

e)  se la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l’istanza di nullità è ritirata o rigettata;

f)  se la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta o la specialità tradizionale garantita, sulla quale si fonda la domanda di nullità, è cancellata;

g)  se è venuto meno l’interesse ad agire.

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