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Art. 184-quater

Esame della domanda di decadenza o di nullità e decisioni

1.   Se la domanda di decadenza o di nullità è ricevibile e ammissibile l’Ufficio italiano brevetti e marchi invia una comunicazione alle parti informandole dell’inizio della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o nullità e invitando il titolare del marchio a depositare osservazioni entro un termine stabilito. Le osservazioni depositate dalle parti sono comunicate all’altra parte dall’Ufficio italiano brevetti e marchi.

2.   Alla comunicazione di cui al comma 1 indirizzata al titolare del marchio è allegata copia dell’istanza di decadenza o nullità e qualsiasi documento presentato dal richiedente.

3.   Nel corso del procedimento di decadenza o nullità l’Ufficio italiano brevetti e marchi può, in ogni momento, assegnare alle parti un termine per produrre ulteriori documenti o svolgere deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.

4.   In caso di più istanze di decadenza o nullità relative allo stesso marchio, le domande successive alla prima sono riunite a questa.

5.   Al termine del procedimento di decadenza o nullità, l’Ufficio italiano brevetti e marchi se accoglie la domanda, accerta la decadenza o dichiara la nullità della registrazione del marchio in tutto o in parte o dispone il trasferimento della titolarità della registrazione nel caso in cui sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 184-bis, comma 4, lettera c). Nel caso di registrazione internazionale, l’Ufficio italiano brevetti e marchi dà comunicazione della decisione all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

6.   L’Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al comma 5, pone a carico della parte soccombente il rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

7.   I provvedimenti che accertano la decadenza o dichiarano la nullità della registrazione o trasferiscono la titolarità della registrazione di un marchio sono annotati nel registro.

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