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Art. 187

Bollettino ufficiale dei marchi d’impresa

1.  Il Bollettino ufficiale dei marchi d’impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:

a)  domande ritenute registrabili ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a), con l’indicazione dell’eventuale priorità;

b)  domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l’indicazione della data di deposito della relativa domanda;

c)  registrazioni;

d)  registrazioni accompagnate dall’avviso di cui all’articolo 179, comma 2;

e)  rinnovazioni;

f)  domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute;

f-bis)  domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a seguito di opposizione;

f-ter)  sentenze di cui all’articolo 197, comma 6;

f-quater)  le domande di modifica al regolamento d’uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione e le modifiche avvenute.

2.  I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b), e d), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all’articolo 156.

3.  Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.

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