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Art. 210

Cancellazione dall’albo e sospensione di diritto

1.  Il consulente abilitato è cancellato dall’albo:

a)  quando è venuto meno uno dei requisiti dell’iscrizione, di cui all’articolo 203;

b)  quando ricorre uno dei casi di incompatibilità previsti dall’articolo 205;

c)  quando ne è fatta richiesta dall’interessato.

2.  Il consulente abilitato può chiedere la reiscrizione nell’albo quando sono cessate le cause della cancellazione senza necessità di nuovo esame.

3.  Il consulente abilitato è dichiarato sospeso di diritto dall’esercizio professionale dal momento della sottoposizione alle misure coercitive o interdittive previste dai capi II e III del capo IV, titolo I, del codice di procedura penale sino a quello della revoca delle misure stesse, nonché in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, del contributo annuo, fino alla data dell’accertato adempimento.

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