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Art. 216

Attribuzioni del presidente del Consiglio dell’ordine

1.  Il Consiglio dell’ordine nomina tra i suoi componenti un presidente, il quale ne ha la rappresentanza: adotta in casi urgenti i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, ed esercita le rimanenti attribuzioni a lui conferite dal presente codice.

2.  Il presidente può delegare a componenti il Consiglio attribuzioni di segreteria o di tesoreria.

3.  Il Consiglio nomina altresì fra i suoi componenti un vice presidente, il quale sostituisce il presidente in sua assenza o impedimento oppure su delega dello stesso per singoli atti.

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