x

x

Art. 360

Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado [Codice di procedura civile 339], possono essere impugnate con ricorso per cassazione [Costituzione 111; Codice di procedura civile 47, 161, 323, 324, 325, 353]:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione [Codice di procedura civile 37, 41, 362];

2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza [Codice di procedura civile 42, 382, 385];

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

4) per nullità della sentenza o del procedimento [Codice di procedura civile 156, 161];

5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti[Codice di procedura civile 132, n. 4, 384].

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello; ma in tale caso l’impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.

Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.