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Art. 366

Contenuto del ricorso

Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità [Codice di procedura civile 125, 156, 375, 381, 387]:

1) l’indicazione delle parti;

2) l’indicazione della sentenza o decisione impugnata;

3) l’esposizione sommaria dei fatti della causa;

4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall’articolo 366-bis;

5) l’indicazione della procura, se conferita con atto separato [Codice di procedura civile 83] e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;

6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma [Codice di procedura civile 370], ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 135].

Nel caso previsto nell’articolo 360, secondo comma, l’accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.

Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell’articolo 136, secondo e terzo comma.

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