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Art. 276

Deliberazione

La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio [Codice di procedura civile 359]. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione [Codice di procedura civile 158; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 114].

Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della causa.

La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, quindi l’altro giudice e infine il presidente.

Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente finché le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.

Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all’altro giudice [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 118, 119, 120].

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