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Art. 277

Pronuncia sul merito

Il collegio nel deliberare sul merito [Codice di procedura civile 41] deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni [Codice di procedura civile 112], definendo il giudizio [Codice di procedura civile 189].

Tuttavia il collegio anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell’articolo 187 primo comma, può limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria un’ulteriore istruzione, e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza [Codice di procedura civile 279].

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