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Art. 278

Condanna generica. Provvisionale

Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza [Codice di procedura civile 280] che il processo prosegua per la liquidazione [Codice civile 2818, 2836].

In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova [Codice di procedura civile 282; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 45].

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