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Art. 563

Condizioni e tempo dell’intervento

[Possono intervenire a norma dell’articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito, anche se sottoposto a termine o a condizione [Codice civile 1356].

Per gli effetti di cui all’articolo seguente l’intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita [Codice di procedura civile 525, 569].]

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