Art. 563
Condizioni e tempo dell’intervento
[Possono intervenire a norma dell’articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito, anche se sottoposto a termine o a condizione [Codice civile 1356].
Per gli effetti di cui all’articolo seguente l’intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita [Codice di procedura civile 525, 569].]
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.