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Art. 564

Facoltà dei creditori intervenuti

I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita partecipano all’espropriazione dell’immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo [Codice di procedura civile 474], possono provocarne i singoli atti [Codice di procedura civile 500, 526, 567].

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