Art. 565
Intervento tardivo
I creditori chirografari che intervengono [Codice di procedura civile 499] oltre l’udienza indicata nell’articolo 564, ma prima di quella prevista nell’articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell’articolo seguente.
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.