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Art. 566

Intervento dei creditori iscritti e privilegiati

I creditori iscritti [Codice di procedura civile 498] e i privilegiati [Codice civile 2751] che intervengono [Codice di procedura civile 499] oltre l’udienza indicata nell’articolo 564, ma prima di quella prevista nell’articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo [Codice di procedura civile 474], possono provocare atti dell’espropriazione.

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