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Art. 575

Termine delle offerte senza incanto

[Se il decreto di cui al primo comma dell’articolo precedente non è pronunciato entro due mesi dalla pubblicazione dell’avviso previsto nell’articolo 570, il giudice dell’esecuzione ordina l’incanto [Codice di procedura civile 576].

Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto [Codice di procedura civile 563] il giudice può prorogare tale termine fino a quattro mesi.]

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