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Art. 576

Contenuto del provvedimento che dispone la vendita

Il giudice dell’esecuzione, quando ordina l’incanto [Codice di procedura civile 569, 572, 573, 575, 595], stabilisce, sentito quando occorre un esperto:

1. se la vendita si deve fare in uno o più lotti [Codice di procedura civile 577, 578];

2. il prezzo base dell’incanto determinato a norma dell’articolo 568 [Codice di procedura civile 591];

3. il giorno e l’ora dell’incanto [Codice di procedura civile 581];

4. il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l’incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell’articolo 490 ultimo comma;

5. l’ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d’asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti [Codice di procedura civile 119; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 86];

6. la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte [Codice di procedura civile 581];

7. il termine, non superiore a sessanta giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev’essere depositato e le modalità del deposito.

L’ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere [Codice di procedura civile 490].

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