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Art. 586

Trasferimento del bene espropriato

Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell’ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall’aggiudicatario a norma dell’articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.

Il decreto contiene altresì l’ingiunzione al debitore o al custode [Codice di procedura civile 559] di rilasciare l’immobile venduto.

Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari [Codice civile 2643, n. 6] e titolo esecutivo per il rilascio [Codice di procedura civile 474, 605; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 164; Codice della navigazione 664].

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