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Art. 587

Inadempienza dell’aggiudicatario

Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito [Codice di procedura civile 585] , il giudice dell’esecuzione con decreto [Codice di procedura civile 135] dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione [Codice di procedura civile 119, 580] a titolo di multa [Codice di procedura civile 509] e quindi dispone un nuovo incanto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell’aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell’esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all’aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l’immobile al custode; il decreto è attuato dal custode a norma dell’articolo 560, quarto comma.

Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 177; Codice della navigazione 666].

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