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Art. 588

Termine per l’istanza di assegnazione

Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione [Codice di procedura civile 505, 591; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 173] , per sé o a favore di un terzo, a norma dell’articolo 589 per il caso in cui la vendita non abbia luogo.

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