x

x

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Riferimento alle disposizioni di attuazione

Art. 45 Att: (relazione nel procedimento in camera di consiglio)

Art. 46 Att: (esecuzione dell’accompagnamento coattivo)

Art. 47 Att: (revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse).

 

Note introduttive

Ha un rilievo di non poco conto in questo titolo la previsione (art. 125 comma 3) dell’obbligo generale del giudice di motivare i provvedimenti di maggiore rilievo (sentenze e ordinanze).

La motivazione è parte integrante del giusto processo delineato dall’art. 111 Cost. perché è per suo tramite che il giudice dà conto del percorso valutativo seguito e consente alle parti di verificarne la tenuta logica e di reagire con gli strumenti di legge ove non se siano soddisfatte.

Ugualmente importante è il procedimento camerale regolato dall’art. 127 che rappresenta un modello semplificato di attività giurisdizionale.

Vi si fa normalmente ricorso quando le attività da compiere richiedano rapidità e riservatezza.

Questi obiettivi sono raggiunti riducendo gli adempimenti formali, imponendo tempi di notifica e trattazione più brevi di quelli ordinari, rendendo solo facoltativa la presenza delle parti e quindi solo eventuale il contraddittorio, escludendo la presenza del pubblico, limitando l’impugnabilità del provvedimento decisorio (per il quale è prescritta la forma dell’ordinanza) al solo ricorso per cassazione, il quale peraltro non ha normalmente efficacia sospensiva.

L’art. 129 obbliga il giudice a prendere atto e quindi dichiarare l’esistenza di cause di non punibilità.

Si raggiunge in tal modo l’obiettivo di impedire la prosecuzione di processi non più in grado di concludersi con l’affermazione della responsabilità dell’imputato

La procedura correttiva disciplinata dall’art. 130 consente al giudice di eliminare gli errori e le omissioni che inficiano i suoi atti tipici (sentenze, ordinanze e decreti), a condizione che non abbiano determinato nullità e che l’eliminazione non provochi modifiche essenziali degli atti.

Questo strumento può essere attivato sia per impulso delle parti sia d’ufficio dal giudice.

Il rito utilizzato è quello camerale.

Art. 125 - Forme dei provvedimenti del giudice

1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell’ordinanza o del decreto.

2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.

3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge.

4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell’ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta.

5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenente l’indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell’ufficio.

6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l’osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente.

Leggi il commento ->
Art. 126 - Assistenza al giudice

1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall’ausiliario a ciò designato a norma dell’ordinamento, se la legge non dispone altrimenti.

Leggi il commento ->
Art. 127 - Procedimento in camera di consiglio

1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l’imputato è privo di difensore, l’avviso è dato a quello di ufficio.

2. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell’avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l’interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell’udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullità.

6. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.

8. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.

9. L’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.

10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell’art. 140 comma 2.

Leggi il commento ->
Art. 128 - Deposito dei provvedimenti del giudice

1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell’udienza preliminare e nel dibattimento, gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Quando si tratta di provvedimenti impugnabili, l’avviso di deposito contenente l’indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.

Leggi il commento ->
Art. 129 - Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità

1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.

2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.

Leggi il commento ->
Art. 130 - Correzione di errori materiali

1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, e l’impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell’impugnazione.

1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d’ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la corte di cassazione a norma dell’articolo 619, comma 2.

2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell’articolo 127. Dell’ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione sull’originale dell’atto.

Leggi il commento ->
Art. 131 - Poteri coercitivi del giudice

1. Il giudice, nell’esercizio delle sue funzioni, può chiedere l’intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro ordinato compimento degli atti ai quali procede.

Leggi il commento ->
Art. 132 - Accompagnamento coattivo dell’imputato

1. L’accompagnamento coattivo è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre l’imputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza.

2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell’atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore.

Leggi il commento ->
Art. 133 - Accompagnamento coattivo di altre persone

1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato, il consulente tecnico, l’interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l’accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 132.

Leggi il commento ->