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Art. 126 - Assistenza al giudice

1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall’ausiliario a ciò designato a norma dell’ordinamento, se la legge non dispone altrimenti.

Rassegna giurisprudenziale

Assistenza al giudice (art. 126)

L’eventuale nullità – per violazione degli artt. 126 e 135  in ragione della mancata utilizzazione di un cancelliere regolarmente inquadrato nell’organico del Ministero della Giustizia e dell’assistenza, invece, prestata da due segretari comunali nominati al di fuori dei presupposti soggettivi ed oggettivi per il loro impiego in sostituzione - è sanata ai sensi dell’art. 183 se non eccepita nella stessa udienza (Sez. 5, 32624/2018).

In materia di esame a distanza in videoconferenza, l’assenza nel luogo ove si trova la persona sottoposta all’esame di un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato da questi o dal presidente del collegio, non comporta la inutilizzabilità della prova né una nullità assoluta di cui agli artt. 178 e 179, bensì una mera irregolarità o comunque una nullità relativa non più deducibile, ai sensi dell’art. 182, dopo il compimento dell’atto (Sez. 1, 25053/2002).

L’art. 126, secondo cui il giudice, in tutti gli atti ai quali procede è assistito dall’ausiliario a ciò designato a norma dell’ordinamento, adopera quest’ultima espressione in senso strettamente tecnico. E ciò appare chiaro anche dalla lettera e dallo spirito di altre norme, da cui si ricava univocamente che l’ausiliario è necessariamente un collaboratore intraneo all’amministrazione della Giustizia, cui non possono assimilarsi professionalità esterne, come l’esperto in neuropsichiatria infantile e, persino, il personale di PG (Sez. 3, 26470/2014).