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Art. 131 - Poteri coercitivi del giudice

1. Il giudice, nell’esercizio delle sue funzioni, può chiedere l’intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro ordinato compimento degli atti ai quali procede.

Rassegna giurisprudenziale

Poteri coercitivi del giudice (art. 131)

L’invito a una persona che aveva presentato alcune denunzie ad essere sentito per chiarimenti in merito ad esse, rivolto dalla PG su delega della procura della Repubblica, non costituisce un invito a comparire per testimoniare, rientrante nella previsione dell’art. 133, che fa riferimento a una situazione in cui dominus è il giudice e che, a differenza dell’art. 131, relativo all’intervento della PG e all’uso della forza pubblica, non è richiamato dal successivo art. 378 che disciplina i poteri coercitivi del p.m. durante le attività di indagine. Tale invito, invece, si qualifica come provvedimento dato dall’autorità per ragioni di giustizia e la sua inosservanza integra il reato previsto dall’art. 650 Cod. pen. (Sez. 1, 9613/1998).