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Art. 132 - Accompagnamento coattivo dell’imputato

1. L’accompagnamento coattivo è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre l’imputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza.

2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell’atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore.

Rassegna giurisprudenziale

Accompagnamento coattivo dell’imputato (art. 132)

L’art. 195 non trova applicazione, in considerazione del tenore letterale delle disposizioni in tale articolo di legge, nei casi in cui il chiamante in reità ovvero in correità riferisca di dichiarazioni a lui fatte dall’imputato, dal momento che: la disposizione presuppone in capo all’organo giudicante il potere di ottenere la presenza in dibattimento della fonte diretta ai fini dell’esame e quindi i connessi poteri, quale quello di disporre l’accompagnamento coattivo (artt. 132, 133, 490), che non può avere come destinatario l’imputato, il quale può essere sottoposto ad esame solo se ne fa richiesta o vi consente (Sez. 1, 23345/2018).

L’invito a presentarsi e l’accompagnamento coattivo possono essere disposti soltanto nei casi stabiliti dalla legge, come stabilisce l’art.132. Tra tali casi non vi è alcun riferimento a esclusive finalità investigative, essendo previsto che l’invito a presentarsi deve, contenere l’enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute (Sez. 6, 1052/2013).