x

x

Art. 133 - Accompagnamento coattivo di altre persone

1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato, il consulente tecnico, l’interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l’accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 132.

Rassegna giurisprudenziale

Accompagnamento coattivo di altre persone (art. 133)

L’art. 195 non trova applicazione, in considerazione del tenore letterale delle disposizioni in tale articolo di legge, nei casi in cui il chiamante in reità ovvero in correità riferisca di dichiarazioni a lui fatte dall’imputato, dal momento che: la disposizione presuppone in capo all’organo giudicante il potere di ottenere la presenza in dibattimento della fonte diretta ai fini dell’esame e quindi i connessi poteri, quale quello di disporre l’accompagnamento coattivo (artt. 132, 133, 490), che non può avere come destinatario l’imputato, il quale può essere sottoposto ad esame solo se ne fa richiesta o vi consente (Sez. 1, 23345/2018).