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Art. 128 - Deposito dei provvedimenti del giudice

1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell’udienza preliminare e nel dibattimento, gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Quando si tratta di provvedimenti impugnabili, l’avviso di deposito contenente l’indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.

Rassegna giurisprudenziale

Deposito dei provvedimenti del giudice (art. 128)

Il principio di immutabilità del giudice fissato dall’art. 525 pertiene in modo inderogabile al solo snodo che va dall’udienza di discussione in camera di consiglio e di contestuale riserva fino al momento della decisione che si perfeziona con la deliberazione e poi con il deposito del provvedimento (al lume dell’art. 128), in quanto confligge con esso la possibilità che le conclusioni delle parti siano ricevute da un collegio diverso da quello che poi decide (Sez. 4, 36784/2018).

Il riesame in materia reale, a differenza dell’omologo istituto in materia di misure coercitive personali, non (era e non) è scandito da termini perentori e sanzionati per la trasmissione degli atti da parte del giudice procedente, né lo è (divenuto) per il deposito della ordinanza e tantomeno per la decisione in sede di rinvio.

Esso è invece regolato con la previsione di un termine perentorio soltanto per il deposito del dispositivo di decisione, termine che, al pari di quello solo ordinatorio per il deposito della ordinanza (rimasto fissato, per le decisioni del riesame reale, dall’art. 128), è divenuto oggi procrastinabile, in base al nuovo disposto del comma 9-bis dell’art. 309, nella stessa misura nella quale venga accolta la richiesta personale dell’imputato, di differimento della data di udienza per giustificati motivi (Sez. 1, 21726/2018).