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CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

Riferimenti alle norme di attuazione

Art. 111 Att: (requisiti della richiesta di autorizzazione a procedere)

Art. 112 Att: (attività della polizia giudiziaria in mancanza di una condizione di procedibilità)

 

Note introduttive

Le norme del Titolo III disciplinano le condizioni di procedibilità che possono essere definite come atti solo in presenza dei quali è possibile l’esercizio dell’azione penale in riferimento a taluni reati.

Questi istituti costituiscono una deroga al regime della libera procedibilità dei reati. Ognuno di essi è tuttavia giustificato dalla ricorrenza di specifici interessi la cui tutela impone la subordinazione dell’azione penale alla manifestazione di una volontà ulteriore e diversa rispetto a quella fisiologicamente insita nella pretesa punitiva dello Stato.

La prima condizione di procedibilità è la querela, configurata come una dichiarazione per mezzo della quale taluno manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto che potrebbe costituire un reato.

La querela è prevista per alcuni reati il cui denominatore comune è rappresentato dalla modesta offensività ovvero la cui procedibilità e divulgazione pubblica potrebbe arrecare alla parte offesa un danno consistente. In questi casi il legislatore lascia all’interessato la scelta se chiedere la punizione del colpevole oppure rinunciare a farlo e provocare quindi una pronuncia di proscioglimento per difetto della condizione di procedibilità. La tutela normativa di questa facoltà si spinge al punto di consentire alla parte offesa la possibilità di rinunciare espressamente alla querela e di rimetterla se già fatta.

Segue l’istanza di procedimento. Si tratta di una domanda con cui un privato, che sia parte offesa di un delitto comune commesso da un cittadino in uno Stato estero (art. 9 comma 2 Cod. pen.) o di un delitto comune commesso dallo straniero all’estero (art. 10 Cod. pen.), chiede la punizione dell’autore. Il fondamento dell’istanza, similmente alla querela, è la tutela dell’interesse della parte offesa.

La richiesta di procedimento è l’atto con cui il Ministro della giustizia chiede al PM competente di procedere per uno dei delitti previsti dagli artt. 8, 9 commi 2 e 3 e 10 Cod. pen. L’istituto consente a un organo eminentemente politico come è il Ministro della giustizia di tenere conto, ove occorra o appaia consigliabile, di ragioni di opportunità politica nella scelta da compiere in ordine alla procedibilità dei reati appartenenti alle tipologie indicate.

Segue infine l’autorizzazione a procedere, un atto con cui organi istituzionali consentono all’esercizio o alla prosecuzione dell’azione penale. Se ne ha un’applicazione pratica per i delitti elencati nell’art. 313 Cod. pen. i quali sono procedibili solo previa autorizzazione, secondo i casi, delle assemblee legislative o del ministro della Giustizia.

Sono reati procedibili solo previa autorizzazione (delle assemblee legislative o del Ministro della giustizia) tutti i delitti elencati nell’art. 313 Cod. pen.

Altri casi si rinvengono nella Costituzione: l’art. 68, prima della riforma introdotta dalla L. costituzionale 3/1993, subordinava all’autorizzazione della Camera di appartenenza la sottoponibilità a procedimenti penali dei parlamentari; l’istituto ha adesso un’operatività limitata all’arresto (fatta comunque eccezione per i casi di flagranza e di esecuzione di una sentenza definitiva di condanna a pena detentiva), alla perquisizione personale e domiciliare e alle intercettazioni; l’art. 96 (nel testo risultante dalla riforma operata con L. costituzionale 1/1989) sancisce la necessità dell’autorizzazione delle Camere per i reati commessi dal presidente del consiglio dei ministri o dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni.

L’autorizzazione è inoltre necessaria, in virtù della L. costituzionale 1/1953, allorché si intenda procedere nei confronti dei giudici della Corte costituzionale.

Va infine ricordato che, oltre alle condizioni di procedibilità tipizzate dal codice, altre sono state messe a fuoco dalla giurisprudenza.

Art. 336 - Querela

1. La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.

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Art. 337 - Formalità della querela

1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall’articolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all’estero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.

2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.

3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.

4. L’autorità che riceve la querela provvede all’attestazione della data e del luogo della presentazione, all’identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero.

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Art. 338 - Curatore speciale per la querela

1. Nel caso previsto dell’articolo 121 del codice penale, il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno in cui è notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina.

2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero.

3. La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l’educazione, la custodia o l’assistenza dei minorenni.

4. Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile nell’interesse della persona offesa.

5. Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede.

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Art. 339 - Rinuncia alla querela

1. La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all’interessato o a un suo rappresentante. La dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l’identità del rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante.

2. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti.

3. Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche all’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno.

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Art. 340 - Remissione della querela

1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità.

2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela.

3. Il curatore speciale previsto dall’articolo 155 comma 4 del codice penale è nominato a norma dell’articolo 338.

4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell’atto di remissione sia stato diversamente convenuto.

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Art. 341 - Istanza di procedimento

1. L’istanza di procedimento è proposta dalla persona offesa con le forme della querela.

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Art. 342 - Richiesta di procedimento

1. La richiesta di procedimento è presentata al pubblico ministero con atto sottoscritto dall’autorità competente.

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Art. 343 - Autorizzazione a procedere

1. Qualora sia prevista l’autorizzazione a procedere, il pubblico ministero ne fa richiesta a norma dell’articolo 344.

2. Fino a quando non sia stata concessa l’autorizzazione, è fatto divieto di disporre il fermo o misure cautelari personali nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista l’autorizzazione medesima nonché di sottoporla a perquisizione personale o domiciliare, a ispezione personale, a ricognizione, a individuazione, a confronto, a intercettazione di conversazioni o di comunicazioni. Si può procedere all’interrogatorio solo se l’interessato lo richiede.

3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta nella flagranza di uno dei delitti indicati nell’articolo 380 commi 1 e 2. Tuttavia, quando l’autorizzazione a procedere o l’autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346.

4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati.

5. L’autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può essere revocata.

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Art. 344 - Richiesta di autorizzazione a procedere

1. Il pubblico ministero chiede l’autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio a giudizio, il decreto penale di condanna o di emettere il decreto di citazione a giudizio. La richiesta deve, comunque, essere presentata entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona per la quale è necessaria l’autorizzazione.

2. Se la persona per la quale è necessaria l’autorizzazione è stata arrestata in flagranza, il pubblico ministero richiede l’autorizzazione a procedere immediatamente e comunque prima della udienza di convalida.

3. Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede senza ritardo l’autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la necessità dopo che si è proceduto a giudizio direttissimo ovvero dopo che sono state formulate le richieste previste dalla prima parte del comma 1. Se vi è pericolo nel ritardo, il giudice provvede all’assunzione delle prove richieste dalle parti.

4. Quando si procede nei confronti di più persone per alcune delle quali soltanto è necessaria l’autorizzazione e questa tarda ad essere concessa, si può procedere separatamente contro gli imputati per i quali l’autorizzazione non è necessaria.

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Art. 345 - Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità dell’azione penale

1. Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se non più soggetta a impugnazione, con i quali è stata dichiarata la mancanza della querela, della istanza, della richiesta o dell’autorizzazione a procedere, non impediscono l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se è in seguito proposta la querela, l’istanza, la richiesta o è concessa l’autorizzazione ovvero se è venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l’autorizzazione.

2. La stessa disposizione si applica quando il giudice accerta la mancanza di una condizione di procedibilità diversa da quelle indicate nel comma 1, nonché quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere a norma dell’articolo 72-bis, lo stato di incapacità dell’imputato viene meno o si accerta che è stato erroneamente dichiarato.

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Art. 346 - Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità

1. Fermo quanto disposto dall’articolo 343, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall’articolo 392.

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