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Art. 337 - Formalità della querela

1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall’articolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all’estero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.

2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.

3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.

4. L’autorità che riceve la querela provvede all’attestazione della data e del luogo della presentazione, all’identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero.

Rassegna giurisprudenziale

Formalità della querela (art. 337)

Nessuna disposizione prevede la nullità della querela o l'improcedibilità in caso manchino le formalità previste. Ed allora, se si considera che costituiscono principi generali dell'ordinamento processuale sia il principio della conservazione degli atti che quello del favor quaerelae ne deriva che l'atto può conseguire il suo effetto - ossia la pretesa punitiva - ove si abbia ugualmente la certezza che il medesimo provenga dal soggetto legittimato (Sez. 4, 13201/2021).

È valida la querela sottoscritta dalla persona offesa e, in calce, dal difensore che ha provveduto al deposito presso la procura, considerato che in virtù dell’art. 337, comma primo, la querela presentata da un incaricato deve essere munita dell’autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell’art. 39 disp. att. c.p.p., anche dal difensore, nominato formalmente ovvero tacitamente (la nomina tacita è desumibile anche dalla presentazione dell’atto all’autorità competente ad opera del legale e l’autentica del difensore, autorizzato dall’art. 39 predetto, può ritenersi assolta dal difensore mandatario e depositante, che abbia apposto la sua firma sull’atto di querela di seguito a quella del titolare del diritto). Se manca la sottoscrizione dell’atto da parte della persona offesa, la mera avvenuta presentazione della ratifica da parte dell’avvocato designato non è idonea ad assumere alcuna valenza sanante nei termini prospettati, essendo stata essa comunque sottoscritta dal solo avvocato (Sez. 5, 14682/2020).

La sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e può, pertanto, essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del “favor querelae”. Ne consegue che la dichiarazione con la quale la persona offesa, all’atto della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela. (Sez. 5, 15691/2014).

La querela, tempestivamente e ritualmente presentata da soggetto non legittimato nell’interesse del soggetto legittimato, ha piena efficacia se successivamente sia intervenuta la ratifica da parte del soggetto legittimato, che opera ex tunc. Invero, la ratifica di un atto precedente implica necessariamente il recepimento integrale del suo contenuto ed, in particolare, delle manifestazioni di volontà in esso espresse; ne consegue che, attraverso la ratifica, il soggetto ratificante esprime - anche nel caso in cui l’atto ratificato provenisse da un terzo - la volontà di farlo proprio e di confermare quanto in esso contenuto; né potrebbe in ipotesi assumere rilievo il fatto che l’atto ratificato sia invalido, perché il suo recepimento riguarda il contenuto dell’atto, mentre i requisiti di validità sostanziale e formale vanno valutati in relazione al sopravvenuto atto di ratifica (Sez. 2, 35023/2020).