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Art. 336 - Querela

1. La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.

Rassegna giurisprudenziale

Querela (art. 336)

L’inammissibilità del ricorso per cassazione implica che non debba darsi alla persona offesa l’avviso previsto dall’art. 12, comma 2, D. Lgs. 36/2018, al fine di consentire l’eventuale esercizio del diritto di querela.

Ove occorra invece sospendere temporaneamente il procedimento, per accertare l’interesse della persona offesa alla prosecuzione dell’azione penale, il termine di prescrizione non resta sospeso (SU, 40150/2018).

La richiesta di procedimento, l’istanza di procedimento e la querela risultano regolate nel sistema penalistico quali condizioni che non attengono alla struttura del fatto-reato o alla sua punibilità, bensì alla procedibilità dell’azione penale.

L’art. 346, peraltro, prevede che, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possano essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possano essere assunte le prove previste dall’art. 392 (Sez. 1, 48673/2015).

La manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se rispondente alle regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che lo ha ricevuto, sempre che l’intenzione di voler perseguire l’autore dei fatti ivi denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione stessa ovvero da altri fatti dimostrativi del medesimo intento (Sez. 2, 10254/2014).

Il termine per proporre la querela comincia a decorrere dal momento in cui il titolare del relativo diritto si sia reso conto di tutte le connotazioni oggettive e soggettive necessarie per l’integrazione del reato; ciò, in quanto per notizia del fatto che costituisce reato, indicata dall’art. 124 comma 1 Cod. pen., deve intendersi la conoscenza certa che del fatto delittuoso si siano verificati i requisiti costitutivi, in modo che l’offeso abbia avuto notizia di tutti gli elementi necessari per proporre fondatamente l’istanza di punizione (Sez. F, 39184/2013).

Ai fini della procedibilità di un furto commesso all’interno di un supermercato, il direttore dell’esercizio è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 4, 8094/2014).

La sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e può, pertanto, essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del “favor querelae”.

Ne consegue che la dichiarazione con la quale la persona offesa, all’atto della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela. (Sez. 5, 15691/2014).

Ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di punizione è univocamente desumibile dall’espressa qualificazione dell’atto depositato dalla persona offesa come “denuncia-querela”, in quanto assume rilievo decisivo il significato tecnico dell’espressione adoperata (Sez. 5, 1710/2014).

La sollecitazione rivolta all’AG di “voler prendere provvedimenti al più presto”, contenuta nella integrazione ad una precedente denuncia, costituisce manifestazione di volontà diretta a richiedere la punizione dell’autore del reato e conferisce quindi all’atto valore di querela (Sez. 5, 6333/2014).

In tema di presentazione della querela, l’identificazione del querelante può ritenersi avvenuta, allorché l’atto sia formato dinnanzi all’autorità legittimata a riceverlo, con la semplice annotazione delle sue generalità (Sez. 5, 7408/2014).

La tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l’accesso agli atti, non sarebbe consentita al giudice di legittimità (Sez. 2, 32985/2013).

La riserva di costituzione di parte civile contenuta in atto dallo stesso proponente qualificato come denuncia non vale a rappresentare la chiara e precisa manifestazione della volontà di perseguire l’autore del fatto denunciato che costituisce, al di là delle formule impiegate, uno dei requisiti essenziali di una valida querela (Sez. F, 36001/2012).