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Digitalizzazione e procedibilità a querela di parte: è possibile denunciare online? 

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Digitalizzazione e procedibilità a querela di parte: è possibile denunciare online? 

 

Il fattore tempo del processo penale è sempre stato messo in discussione dal sentimento di giustizia nutrito dall’opinione pubblica.

Ad aggravare e rendere più critica questa situazione ha contribuito l’avvento pandemico Covid-19, che dovendo ridurre le attività in presenza per tutelare la salute delle persone, ha costretto molti settori ad intraprendere la via della digitalizzazione.

Questa evoluzione è stata e continua ad essere una grande sfida per gli operatori del diritto penale, che temendo di perdere il loro prestigio, rifiutano una smaterializzazione del processo.

Tuttavia il contesto storico in cui ci troviamo a vivere sembra escludere qualsiasi idea volta ad ostacolare l’inclusione di risorse tecnologiche, che permettano una migliore efficienza e velocizzazione del flusso di lavoro e rendano concreto il funzionamento del sistema giustizia.

L’entrata in vigore della Riforma Cartabia dimostra l’intenzione di attuare e non solo ripensare il processo penale in ottica digitale e nasconde la volontà di rendere maggiormente partecipe e di conseguenza responsabile il cittadino delle proprie azioni.

Non a caso tra le varie novità introdotte dal D.lgs 150/2022 vi è la trasformazione di alcuni reati che da procedibili d’ufficio divengono a querela di parte.

Questo significa che se prima, per alcune fattispecie penali, era obbligo dello Stato attivarsi, ora spetta al cittadino, persona offesa, scegliere se iniziare o meno un procedimento, con il conseguente effetto di poter ritirare la querela qualora il querelato provveda a riparare o risarcire il danno provocato.

Di fatto la scelta dei reati (delitti e contravvenzioni) a cui è stata estesa la procedibilità a querela di parte trova la propria ratio nella frequenza con cui si verificano certi accadimenti, nella non eccessiva gravità degli stessi, nella possibilità di riparare i danni causati e nel bene giuridico tutelato dalla norma, avente ad oggetto diritti individuali e/o patrimoniali.

La procedibilità d’ufficio riacquisterà la propria funzione laddove il reato sia connotato da un maggior disvalore sociale (es. viene offesa la collettività e non il singolo individuo), la persona offesa sia particolarmente vulnerabile perché minore o di età avanzata oppure sia inferma fisicamente e/o psichicamente.

Fermo restando il rispetto delle precisazioni indicate dalla riforma si riportano alcuni reati per cui è prevista la procedibilità a querela di parte; come ad esempio il furto ex art. 624 c.p., la violenza privata ex art. 610 c.p., le lesioni personali lievissime o lievi ex art. 590 c.p., le lesioni stradali personali gravi o gravissime ex art. 590 bis c.p., la truffa art. 640 c.p., la frode informatica ex art. 640 ter c.p., la molestia o disturbo alle persone art. 660 c.p..

A questo punto è bene valutare quali siano i canali di accesso riservati al cittadino per sporgere una denuncia/querela e la loro idoneità a gestire un maggiore afflusso di persone pronte ad intervenire.

La prima possibilità prevista dal nostro ordinamento è quella di recarsi presso il Comando di Polizia e raccontare il fatto.

Questa procedura è la più diffusa, anche se dispendiosa in termini di tempo, dato che si richiede la presenza fisica della persona presso un Comando e la gestione organizzativa da parte del pubblico ufficiale.

La seconda è quella di nominare un difensore di fiducia affinché proceda a presentare la denuncia presso la Procura competente e dietro pagamento di una parcella.

Ma in ottica di digitalizzazione del processo penale volto a rendere più efficiente la macchina della giustizia e considerato l’ampliamento dei reati per i quali si richiede un’attivazione da parte del privato, può considerarsi sufficiente l’iter tradizionale proposto per sporgere una denuncia?

Si immagini un individuo che vittima di furto non conosca bene la città in cui si trova o che per svariate ragioni non possa recarsi al Comando di Polizia, dovrà rinunciare alla tutela di un proprio diritto individuale e/o patrimoniale?

Se si pensa inoltre che dal 06.02.2021 per evitare afflussi negli uffici delle Procure vi è l’obbligo per gli avvocati di utilizzare il Portale dei servizi telematici, perché non prevedere un servizio costruito ad hoc per il cittadino?

Qualcuno all’interno del contesto italiano sta cercando di ovviare a questa esigenza con un servizio denominato “DenunciaOnline”, che consente di presentare online denunce con pieno valore legale www.denunciaonline.eu.

Si tratta di una piattaforma che permette di denunciare reati bagatellari (di lieve gravità) attraverso la creazione di un account, la scelta e compilazione guidata di un modulo inerente al fatto subito, l’apposizione di una firma digitale.

Al termine della procedura il sistema rilascia una ricevuta a titolo di garanzia ed assicura il deposito dell’atto direttamente in Procura. 

C’è chi potrebbe considerarlo un rischio, chi un‘innovazione troppo all’avanguardia per la nostra cultura, ma è sicuramente un atto rivoluzionario e come la storia insegna, è solo stravolgendo il sistema che è possibile capire dove intervenire per migliorare la qualità delle esperienze condivise.