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Querela presentazione: modalità errate che comportano l’improcedibiilità dell’azione penale

Querela: le attenzioni necessarie per evitare l’improcedibiilità

Querela
Querela

La querela e la presentazione con modalità errate o carenti (incaricati, deleghe, autentiche) che comportano l’improcedibiilità dell’azione penale, prima di esaminare la sentenza della cassazione sez. VI n. 5538 depositata il 17 febbraio 2022 ricordiamo brevemente l’istituto e le norme richiamate.
 

Querela e la condizione di procedibilità

Le norme del Titolo III del codice procedura penale disciplinano le condizioni di procedibilità che possono essere definite come atti solo in presenza dei quali è possibile l’esercizio dell’azione penale in riferimento a taluni reati.

Questi istituti costituiscono una deroga al regime della libera procedibilità dei reati. Ognuno di essi è tuttavia giustificato dalla ricorrenza di specifici interessi la cui tutela impone la subordinazione dell’azione penale alla manifestazione di una volontà ulteriore e diversa rispetto a quella fisiologicamente insita nella pretesa punitiva dello Stato.

La prima condizione di procedibilità è la querela, configurata come una dichiarazione per mezzo della quale taluno manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto che potrebbe costituire un reato.

La querela è prevista per alcuni reati il cui denominatore comune è rappresentato dalla modesta offensività ovvero la cui procedibilità e divulgazione pubblica potrebbe arrecare alla parte offesa un danno consistente. In questi casi il legislatore lascia all’interessato la scelta se chiedere la punizione del colpevole oppure rinunciare a farlo e provocare quindi una pronuncia di proscioglimento per difetto della condizione di procedibilità. La tutela normativa di questa facoltà si spinge al punto di consentire alla parte offesa la possibilità di rinunciare espressamente alla querela e di rimetterla se già fatta.

Querela e formalità di presentazione


L’articolo 336 cpp

1. La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.
 

L’articolo 337 cpp

1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall’articolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all’estero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.

2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.

3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.

4. L’autorità che riceve la querela provvede all’attestazione della data e del luogo della presentazione, all’identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero.
 

Cassazione il caso esaminato

La mancata autenticazione della sottoscrizione determina l'improcedibilità  dell'azione penale, per l'ipotesi in cui la querela non venga presentata  personalmente dall'interessato, ma venga recapitata da un incaricato.

La cassazione sez. VI con la sentenza n. 5538/2022 ha esaminato il caso di una querela, presentata dall'avvocato (privo di mandato defensionale) che reca la sottoscrizione dell'avvocato e del querelante ma nessuna autenticazione della  sottoscrizione del querelante. 

Nel giudizio di merito era stata respinta l’eccezione difensiva sul presupposto che il vizio sarebbe stato sanato dal successivo rilascio della procura per il giudizio, in quanto l'autenticazione della sottoscrizione potrebbe  desumersi anche da comportamenti concludenti emersi nel corso del  procedimento, quale il conferimento della nomina a difensore.

La cassazione sezione VI con la sentenza n. 5538/2022 ha ritenuto in contrasto con il dettato normativo e la costante giurisprudenza della Suprema Corte il ragionamento dei giudici di merito ed ha stabilito che la carenza rilevata dalla difesa determina l'improcedibilità dell'azione penale. 

Secondo un costante orientamento di questa Corte, infatti, in tema di querela, la mancata autenticazione della sottoscrizione determina l'improcedibilità dell'azione penale, per l'ipotesi in cui la querela non venga presentata  personalmente dall'interessato, ma venga recapitata da un incaricato, riflettendosi  sulla garanzia di sicura provenienza dell'atto dal titolare del diritto di querela (Sez.  2, n. 5527 del 18/12/2013, Puleo, Rv. 258224, fattispecie nella quale veniva  conferita dalla persona offesa procura speciale alla proposizione di querela e  quest'ultima, presentata da un terzo incaricato, recava solo la sottoscrizione non  autenticata del procuratore speciale; Sez. 6, n. 710 del 28/11/1996, Mascioletti,  Rv. 208659). 

La giurisprudenza di legittimità ha anche ritenuto che il difetto di  autenticazione della sottoscrizione apposta in calce alla querela non ne comporta l'invalidità se la stessa viene depositata contestualmente all'atto di nomina del  difensore di fiducia della medesima persona offesa con firma autenticata dal legale  (Sez. 5, n. 9722 del 28/01/2009, Mazzucchelli, Rv. 242977-01) o qualora nello  stesso atto siano contenute, in successione, la querela e la nomina del difensore,  sottoscritte in maniera autonoma dall'interessato, in quanto l'autenticazione  immediatamente successiva del difensore deve intendersi riferita ad entrambe le  sottoscrizioni (Sez. 4, n. 3465 del 28/11/2007, dep. 2008, Amadori, Rv. 238748  -01). 

L’articolo 336 cpp rassegna giurisprudenza: Art. 336 - Querela del Codice di procedura penale Commentato Online (filodiritto.com)

L’articolo 337 cpp formalità di presentazione querela rassegna giurisprudenza: Art. 337 - Formalità della querela del Codice di procedura penale Commentato Online (filodiritto.com)