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Art. 338 - Curatore speciale per la querela

1. Nel caso previsto dell’articolo 121 del codice penale, il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno in cui è notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina.

2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero.

3. La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l’educazione, la custodia o l’assistenza dei minorenni.

4. Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile nell’interesse della persona offesa.

5. Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede.

Rassegna giurisprudenziale

Curatore speciale per la querela (art. 338)

L’art. 338 dispone che alla nomina di un procuratore speciale per la querela provvede il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del PM, con decreto motivato.

L’art. 125, a sua volta, dispone che «i decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge», come avviene appunto per il caso previsto dall’art. 338.

È dunque nullo il decreto di nomina. Ne deriva conseguentemente l’improponibilità dell’azione penale, perché proposta da soggetto diverso dal titolare del diritto di querela, sfornito di un valido titolo di legittimazione (Sez. 3, 52756/2014).

È valida la querela persona offesa affetta da oligofrenia, che tuttavia non sia né interdetta né inabilitata e sia consapevole del significato e del contenuto dell’atto di querela (Sez.  3, 15104/2014).