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Art. 339 - Rinuncia alla querela

1. La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all’interessato o a un suo rappresentante. La dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l’identità del rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante.

2. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti.

3. Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche all’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno.

Rassegna giurisprudenziale

Rinuncia alla querela (art. 339)

La rinuncia costituisce atto abdicativo al potere di proporre querela sorto dalla commissione del reato ed è disciplinata dagli artt. 124 Cod. pen. e 339 del codice di rito; la remissione della querela è un atto, avente anch’esso natura negoziale, che toglie effetti alla precedente manifestazione di volontà ed è disciplinata dagli artt. 152 Cod. pen. e 340 del codice di rito.

Mentre la rinuncia sottoposta a termine o condizioni non produce effetti, ai sensi dell’art. 339, comma 2 (e tra le “condizioni” è compresa anche quella di ottenere la punizione di alcuni responsabili del reato e non di altri), viceversa, la remissione della querela “non può essere sottoposta a termini o a condizioni” (art. 152, comma 4) e, se “fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti” (art. 155, comma 2 Cod. pen.).

Conseguentemente, l’effetto estensivo della remissione non si produce solo allorché siano più le fattispecie criminose che vengono in considerazione (come nel caso di querela proposta contro il giornalista – responsabile ex art. 595 Cod. pen. – ed il direttore di giornale – responsabile ex art. 57 Cod. pen.), mentre, quando si abbia concorso di più persone nel medesimo reato, la remissione di querela, anche se fatta a favore di uno solo dei querelati, si estende a tutti i concorrenti (Sez. 5, 8030/2013).