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Art. 340 - Remissione della querela

1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità.

2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela.

3. Il curatore speciale previsto dall’articolo 155 comma 4 del codice penale è nominato a norma dell’articolo 338.

4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell’atto di remissione sia stato diversamente convenuto.

Rassegna giurisprudenziale

Remissione della querela (art. 340)

Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela (SU, 31668/2016).

Le modalità della remissione di querela espressa sono definite dall’art. 340 che, nel distinguere (comma 1) il caso di dichiarazione ricevuta dall’AG procedente da quello di dichiarazione ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria, e nel rinviare (comma 2) alle forme più dettagliatamente previste per la rinuncia espressa alla querela (art. 339), implicitamente contempla, nell’ambito della remissione espressa, sia una forma di remissione processuale sia una forma di remissione extraprocessuale.

In base alla disciplina codicistica, remissione processuale è solo quella ricevuta dall’AG procedente a norma dell’art. 340, comma 1, e non sono ammesse modalità di espressione di una volontà di rimettere la querela in sede processuale se non quella esternata attraverso una formale dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente In sintesi la remissione processuale va identificata in una formale espressione della volontà della parte querelante che interviene nel processo, direttamente o a mezzo di procuratore speciale, ricevuta dall’AG che procede.

In ogni altro caso la condotta significativa di una volontà di rimettere la querela va valutata come extraprocessuale, dovendosi distinguere il luogo della manifestazione della volontà-comportamento dal luogo di apprezzamento della efficacia dello stesso, essendo quest’ultimo invariabilmente “processuale” (Sez. 2, 27406/2017).

L’art. 152 comma 2 Cod. pen., dopo aver premesso che “la remissione è processuale o extraprocessuale”, dispone che “la remissione extraprocessuale è espressa o tacita” e che “vi è remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela”.

È quindi evidente che deve trattarsi di “fatti” cioè di comportamenti che rilevano nel mondo esterno, che non rimangano confinati nel limbo di eventuali stati d’animo, di meri orientamenti eventualmente internamente programmati. Può aggiungersi che la natura extraprocessuale della remissione implica che essa non può consistere in atti o comportamenti “nel procedimento” di cui trattasi, dovendo appunto essersi concretizzati all’esterno di tale procedimento (Sez. 4, 18187/2013).

La rinuncia costituisce atto abdicativo al potere di proporre querela sorto dalla commissione del reato ed è disciplinata dagli artt. 124 Cod. pen. e 339 del codice di rito; la remissione della querela è un atto, avente anch’esso natura negoziale, che toglie effetti alla precedente manifestazione di volontà ed è disciplinata dagli artt. 152 Cod. pen. e 340 del codice di rito.

Mentre la rinuncia sottoposta a termine o condizioni non produce effetti, ai sensi dell’art. 339, comma 2 (e tra le “condizioni” è compresa anche quella di ottenere la punizione di alcuni responsabili del reato e non di altri), viceversa, la remissione della querela “non può essere sottoposta a termini o a condizioni” (art. 152, comma 4) e, se “fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti” (art. 155, comma 2 Cod. pen.).

Conseguentemente, l’effetto estensivo della remissione non si produce solo allorché siano più le fattispecie criminose che vengono in considerazione (come nel caso di querela proposta contro il giornalista  responsabile ex art. 595 Cod. pen.  ed il direttore di giornale  responsabile ex art. 57 Cod. pen.), mentre, quando si abbia concorso di più persone nel medesimo reato, la remissione di querela, anche se fatta a favore di uno solo dei querelati, si estende a tutti i concorrenti (Sez. 5, 8030/2013).