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Art. 341 - Istanza di procedimento

1. L’istanza di procedimento è proposta dalla persona offesa con le forme della querela.

Rassegna giurisprudenziale

Istanza di procedimento (art. 341)

La richiesta di procedimento, l’istanza di procedimento e la querela risultano regolate nel sistema penalistico quali condizioni che non attengono alla struttura del fatto-reato o alla sua punibilità, bensì alla procedibilità dell’azione penale.

L’art. 346, peraltro, prevede che, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possano essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possano essere assunte le prove previste dall’art. 392 (Sez. 1, 48673/2015).