DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI
Riferimenti alle disposizioni di attuazione
Art. 48 Att: (cancellature, variazioni e correzioni negli atti)
Art. 49 Att: (conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi)
Art. 50 Att: (redazione del verbale in forma stenotipica o con altro strumento meccanico)
Art. 51 Att: (personale tecnico impiegato per la redazione degli atti).
Note introduttive
I numerosi articoli che precedono disciplinano nel loro complesso la rappresentazione formale e la conservazione degli atti del procedimento penale.
La regolamentazione è accurata e capillare e prevede plurime cautele a tutela della fedeltà del contenuto degli atti al reale andamento delle attività e degli eventi che vi sono descritti.
Lo strumento tipico della documentazione è il verbale la cui redazione può avvenire con forme e strumenti vari e flessibili ma sempre consentendo un adeguato controllo sulla reale corrispondenza tra dati reali e dati verbalizzati (art. 134).
La responsabile della redazione del verbale (al quale è riconosciuta la natura di atto pubblico che fa fede fino a querela di falso) è attribuita all’ausiliario del giudice che può essere comunque autorizzato ad avvalersi del supporto di personale tecnico anche esterno (art. 135).
Il verbale deve contenere tutti i dati indispensabili per l’identificazione del tempo e del luogo in cui è stato formato, dell’AG che ha presidiato alle attività compiute, del procedimento penale cui si riferisce, di tutti i soggetti intervenuti (e dei soggetti che sono rimasti assenti pur dovendo intervenire), delle attività fatte o constatate dal redattore, delle dichiarazioni ricevute dallo stesso o dall’AG alla quale presta assistenza (art. 136).
Il verbale è sottoscritto in ogni pagina dall’ausiliario, dal giudice e dai soggetti intervenuti (art. 137).
L’assenza di sottoscrizione è causa di nullità se riguarda quella dell’ausiliario, è invece semplice irregolarità se riguarda gli altri intervenuti (art. 142).
Il codice disciplina poi particolari forme di redazione o trascrizione del verbale, la riproduzione fonografica e audiovisiva delle attività processuali (artt. 138/140), le modalità di documentazione delle richieste e delle dichiarazioni delle parti (art. 141).
È prevista infine una specifica cautela per la documentazione dell’interrogatorio delle persone detenute svolto in contesti diversi dall’udienza (art. 141-bis). La legge esige che in questo caso, a pena di inutilizzabilità, si faccia uso di strumenti di riproduzione fonografica o audiovisiva o, se indisponibili, si proceda secondo le forme della perizia o della consulenza.
Si accorda in tal modo una speciale protezione a un soggetto per definizione vulnerabile come è il detenuto da indebite pressioni che in ipotesi dovessero essere esercitate dall’esaminatore in un contesto sottratto al controllo pubblico.