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Art. 136 - Contenuto del verbale

1. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell’anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell’ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l’indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l’ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui da altro pubblico ufficiale che egli assiste.

2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tal caso, è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è avvalso dell’autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione.

Rassegna giurisprudenziale

Contenuto del verbale (art. 136)

In tema di nullità del verbale, perché possa ritenersi sussistere incertezza assoluta sulle persone intervenute è necessario che l’identità del soggetto partecipante all’atto non solo non sia documentata nella parte del verbale specificamente destinata a tale attestazione, ma altresì che non sia neppure desumibile da altri dati contenuti nello stesso, né da altri atti processuali in esso richiamati o ad esso comunque riconducibili (Sez. 3, 43948/2016).

Il verbale della PG, in cui risultano riportati gli esiti degli accertamenti e rilievi ex art. 354, rappresenta la principale forma di documentazione, viene redatto di regola contestualmente all’atto documentato ed è assistito da fede privilegiata, come si ricava anche dall’art. 115 Att., la cui norma, dettata per le annotazioni, è a fortiori valida per i verbali integrali, come si evince dal richiamo dell’art. 357. L’efficacia probatoria del verbale, poi, si desume dall’art. 136 che pone n evidenza la funzione di esso e la qualificazione di atto pubblico dotato di fede privilegiata sino a querela di falso (Sez. 4, 16131/2017).

Se è vero che l’art. 136, comma 2 prevede che nel verbale relativo alle dichiarazioni ricevute debbano essere riprodotte anche le domande, è altresì evidente che la sanzione di nullità è comminata dall’art. 142 solo per le ipotesi di assoluta incertezza sulle persone intervenute all’atto.

Deve, inoltre, osservarsi che con la scelta del rito abbreviato l’imputato ha rinunciato al diritto di interrogare o fare interrogare a sua volta il teste, accettando l’utilizzazione delle dichiarazioni già in atti, il cui unico limite di utilizzazione è rappresentato dall’inutilizzabilità cd. “patologica” della prova, fenomeno in cui rientrano solo le prove oggettivamente vietate e cioè quelle comunque formate o acquisite in violazione - o con modalità lesive - dei diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione e, perciò, assoluti e irrinunciabili, a prescindere dall’esistenza di un espresso o tacito divieto al loro impiego nel procedimento contenuto nella legge processuale (SU, 16/2000).