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Art. 135 - Redazione del verbale

1. Il verbale è redatto dall’ausiliario che assiste il giudice.

2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento meccanico, il giudice autorizza l’ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all’amministrazione dello Stato.

 

Rassegna giurisprudenziale

Redazione del verbale (art. 135)

Il verbale di udienza è atto a contenuto e finalità meramente documentale, redatto non dall’AG ma, secondo le diverse –  ma coincidenti  prescrizioni di cui agli artt. 135 e 480, dall’ausiliario che assiste il giudice in udienza ed è sottoscritto da questo – a pena di nullità secondo la previsione di cui all’art. 142 dovendosi, pertanto, ritenere che la sottoscrizione del giudice sia un mero elemento accessorio la cui mancanza determina la mera irregolarità dell’atto (Sez. 3, 45251/2016).

La prova si forma nel contraddittorio delle parti dinanzi al giudice sicchè non v’è lesione del principio di immediatezza nel fatto che, al momento della decisione, non siano ancora disponibili le trascrizioni delle registrazioni dell’istruttoria dibattimentale.

Non è causa di nullità o di altra sanzione processuale il tardivo deposito della trascrizione delle fonoregistrazioni effettuate nel corso del dibattimento, essendo facoltà della parte interessata di richiedere un termine allo scopo di verificare la corrispondenza tra il contenuto della trascrizione e quello della registrazione (Sez. 6, 4119/2017).

Il mancato tempestivo deposito del verbale di trascrizione di udienza non integra causa di nullità della sentenza non essendo previsto un termine perentorio per il deposito delle trascrizioni e potendo l’appellante far valere i propri diritti richiedendo copia del supporto magnetico formato durante il dibattimento (Sez. 7, 42489/2016).