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Art. 134 - Modalità di documentazione

1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.

2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale.

3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica.

4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità.

Rassegna giurisprudenziale

Modalità di documentazione (art. 134)

Riguardo al tema del valore processuale del rifiuto da parte dell’indagato di sottoscrivere il verbale redatto dalla PG, sulla base del combinato disposto degli artt. 137, comma 2, e 142, il verbale redatto e sottoscritto dal pubblico ufficiale è valido anche laddove alcuno degli intervenuti non voglia o non sia in grado di sottoscriverlo, essendo espressione dell’attività fidefacente del pubblico ufficiale medesimo; l’invalidità si verifica, quale effetto dell’anzidetta mancata sottoscrizione, solo laddove dal verbale risulti che l’indagato abbia rifiutato di sottoscriverlo non riconoscendo il contenuto conforme a quanto da lui dichiarato o esprimendo la chiara ed effettiva volontà di revocarne o rettificarne il contenuto. In relazione al tema se il rifiuto di sottoscrizione del verbale di identificazione contenente l’elezione di domicilio presso il difensore nominato di ufficio valga come espressione della volontà di revocarla, con la conseguente nullità degli atti, la mancata sottoscrizione da parte dell’indagato del verbale contenente l’elezione di domicilio non può interpretarsi di per sé come revoca della dichiarazione di domicilio in quel verbale effettuata, poiché, per aversi tale effetto, occorre che la mancata sottoscrizione venga giustificata esplicitamente con tale motivazione; con la conseguenza che, ove ciò non sia avvenuto, l’intervenuta elezione di domicilio deve ritenersi valida ed efficace (Sez. 5, 14402/2020).

Deve essere accettato il concetto di verbale informatico e dunque anche del verbale di cui all’art. 268. Esso ben può contenere, a norma dell’art. 89 Att., l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e cessazione della intercettazione, i nominativi degli operatori. Si tratta di contenuto sostanzialmente conforme al dictum dell’art. 136, venendo a mancare solo la sottoscrizione di cui al seguente art. 137. Al proposito, tuttavia, si deve osservare, da un lato, che la mancanza di sottoscrizione del verbale non è causa di nullità assoluta, ma relativa, e - certamente - non di inutilizzabilità.

Conclusivamente, si deve affermare che, tra le modalità di documentazione di cui agli artt. 134 e ss. deve essere incluso anche il verbale redatto con modalità elettroniche e, se appare certamente più funzionale e più sicuro procedere alla stampa (e alla sottoscrizione “grafica”) del predetto verbale, non di meno esso deve ritenersi esistente e valido anche se sia rimasto nella sola versione elettronica (Sez. 5, 8442/2014).

Il verbale di udienza è atto a contenuto e finalità meramente documentale, redatto non dall’AG ma, secondo le diverse  ma coincidenti  prescrizioni di cui agli artt. 135 e 480, dall’ausiliario che assiste il giudice in udienza ed è sottoscritto da questo  a pena di nullità secondo la previsione di cui all’art. 142 dovendosi, pertanto, ritenere che la sottoscrizione del giudice sia un mero elemento accessorio la cui mancanza determina la mera irregolarità dell’atto (Sez. 3, 45251/2016).

In tema di documentazione degli atti, bisogna distinguere il verbale riassuntivo, che deve necessariamente essere sottoscritto a pena di nullità, ai sensi dell’art. 142, dall’ausiliario del giudice, dalla trascrizione stenotipica delle udienze o dal testo della relativa registrazione, documenti che devono essere uniti agli atti del processo insieme ai nastri; in questo ultimo caso, quindi, può apparire rilevante solo l’omessa sottoscrizione da parte del tecnico, anch’essa, peraltro, non prevista a pena di nullità, essendo sempre possibile procedere ad una nuova trascrizione dei nastri allegati agli atti (Sez. 5, 47106/2017).