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Art. 142 - Nullità dei verbali

1. Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.

Rassegna giurisprudenziale

Nullità dei verbali (art. 142)

Il verbale di udienza è atto a contenuto e finalità meramente documentale, redatto non dall’AG ma, secondo le diverse - ma coincidenti - prescrizioni di cui agli artt. 135 e 480, dall’ausiliario che assiste il giudice in udienza ed è sottoscritto da questo - a pena di nullità secondo la previsione di cui all’art. 142 dovendosi, pertanto, ritenere che la sottoscrizione del giudice sia un mero elemento accessorio la cui mancanza determina la mera irregolarità dell’atto (Sez. 3, 45251/2016).

Il verbale della PG, in cui risultano riportati gli esiti degli accertamenti e rilievi ex art. 354, rappresenta la principale forma di documentazione, viene redatto di regola contestualmente all’atto documentato ed è assistito da fede privilegiata, come si ricava anche dall’art. 115 Att., la cui norma, dettata per le annotazioni, è a fortiori valida per i verbali integrali, come si evince dal richiamo dell’art. 357. L’efficacia probatoria del verbale, poi, si desume dall’art. 136 che pone cin evidenza la funzione di esso e la qualificazione di atto pubblico dotato di fede privilegiata sino a querela di falso.

Non sussiste alcuna nullità o inutilizzabilità del verbale di udienza dibattimentale nel caso in cui il giudice abbia disposto la redazione dello stesso in forma riassuntiva, sebbene non ricorressero le condizioni di cui all’art. 140 ed in mancanza del consenso espresso dalle parti ai sensi dell’art. 559, comma 2; si tratta, infatti, di inosservanza che non rientra tra le ipotesi tassativamente previste dall’art. 142 o da altre disposizioni presidiate da sanzione processuale (Sez. 2, 53051/2016).

Non si rinviene nel tessuto codicistico alcuna norma che imponga termini perentori per trascrizione dell’interrogatorio registrato ai sensi dell’art. 141-bis, sicché alcuna nullità è individuabile. Peraltro la prova del contenuto della registrazione è il supporto fonico e non la trascrizione. La mancanza della trascrizione dell’interrogatorio della persona in stato di detenzione non importa alcun vizio processuale, né in termini di inutilizzabilità né di nullità (Sez. 2, 26243/2017).

Lo strumento documentativo normale degli atti del procedimento penale è quello della verbalizzazione a norma dell’art 134 avendo la riproduzione audiovisiva funzione meramente aggiuntiva, limitata, peraltro, alla ipotesi in cui essa si appalesi come “assolutamente indispensabile”. Invertendo il canone di priorità dei mezzi di documentazione l’art. 141-bis prevede, come normale modalità documentativa dell’interrogatorio di persona in stato di detenzione, la riproduzione fonografica o audiovisiva essendo la verbalizzazione prevista solo in forma sommaria ed in ambito complementare.

Tale disposizione, dunque, trova applicazione negli interrogatori condotti dal GIP a norma degli art. 299 comma 3-ter, 301 comma 2-ter, 294 comma 1  nonché in quelli effettuati dal PM a norma degli artt. 363, 364, 388   È invece esplicitamente escluso che le formalità di cui trattasi debbano adottarsi anche in caso di interrogatorio reso in udienza, sicché le particolari modalità di documentazione previste dall’art. 141-bis  non riguardano l’atto compiuto nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, del giudizio abbreviato o dell’udienza preliminare (Sez. 3, 33050/2016).

In tema di documentazione degli atti, bisogna distinguere il verbale riassuntivo, che deve necessariamente essere sottoscritto a pena di nullità, ai sensi dell’art. 142, dall’ausiliario del giudice, dalla trascrizione stenotipica delle udienze o dal testo della relativa registrazione, documenti che devono essere uniti agli atti del processo insieme ai nastri; in questo ultimo caso, quindi, può apparire rilevante solo l’omessa sottoscrizione da parte del tecnico, anch’essa, peraltro, non prevista a pena di nullità, essendo sempre possibile procedere ad una nuova trascrizione dei nastri allegati agli atti (Sez. 5, 47106/2017).